Art. 25.
(Società tra professionisti esercenti professioni tecniche).

      1. Le società tra professionisti esercenti professioni tecniche, individuate nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3, possono essere costituite eccezionalmente con la partecipazione di soci non professionisti, qualora il relativo ordinamento lo consenta, in considerazione della natura e della particolare onerosità della prestazione sotto il profilo della complessità dell'organizzazione. In tale caso la quota di partecipazione dei soci non professionisti non può essere superiore al 25 per cento e l'amministrazione spetta in ogni caso a un socio professionista.
      2. I regolamenti previsti al comma 1 possono introdurre particolari vincoli o divieti al trasferimento delle partecipazioni sociali ovvero consentire che negli statuti sociali possano essere stabiliti vincoli o divieti non previsti dalla presente legge.